Affido

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  1. nikka
     
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    L'affido familiare è un provvedimento temporaneo, adottato dal Tribunale per i minorenni, mediante il quale un minore viene accolto presso una famiglia, una comunità o una singola persona, nel caso in cui la famiglia di origine sia in una fase di difficoltà o nel caso in cui, per motivi generalmente legati ad una malattia, alla detenzione o di ordine educativo, non riesca ad occuparsi del figlio. È regolamentato dalla Legge n.184 1983, successivamente modificata dalla Legge n.149 2001.

    Le caratteristiche di questo provvedimento che lo differenziano, tra le altre cose, dall'adozione sono:

    - la temporaneità - l'affido familiare non è definitivo e il minore, a differenza dell'adozione, non ha lo status di figlio
    - il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine - il legame genitoriale non viene modificato
    - rientro del minore nella famiglia di origine - al termine della fase che impediva alla famiglia originaria di occuparsi del figlio questi torna a farne parte.


    L'affidamento può essere a parenti o a terzi (intendendo, con questo termine,
    famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela).

    Possono offrire la disponibilità all'affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con figli e senza figli e anche persone singole.

    Non sono fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato.

    Per offrire la disponibilità ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza.

    Un'apposita équipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da affidare.

    I servizi sociali territoriali riconoscono alla famiglia affidataria un contributo economico 'di norma a carattere mensile' ed una specifica copertura assicurativa.

    Nel caso di affidamento a parenti, il contributo economico può essere di entità mensile ridotta e comunque è determinato dopo specifica valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi. Oltre a prevedere misure di sostegno e aiuto economico comprendenti anche particolari possibilità di rimborso spese, la legge per il sostegno alla maternità e alla paternità estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari.

    Le famiglie affidatarie possono incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di preparazione e auto-aiuto promossi dai servizi sociali territoriali oppure possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento.

    da http://www.affidare.minori.it/
     
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  2. chioccoli
     
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    Mia sorella la settimana scorsa ha intrapreso la lunghissima strada per avere in affido un bimbo/a...

    Vi farò sapere come andrà a finire... speriamo bene, sarebbe una cosa bellissima!!!
     
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  3. Dasi8088
     
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    Già... congratulazioni a tua sorella per l'importante decisione che ha preso...
     
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  4. nikka
     
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    Affido o adozione?
    In ogni caso è sempre una bella notizia sentire che un bambino entrerà in una famiglia che gli darà amore e stabilità.
    L'altro giorno ero a Venezia e ho parlato con una signora filippina che mi ha detto che il mio piccolino è fortunato ad essere stato adottato da noi....io veramente gli ho risposto che la grande fortuna è mia di avere lui come figlio.

    Uau, si tienici aggiornati e soprattutto quando arriva presentaci il tuo nipotino/a!!!
     
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3 replies since 27/4/2008, 01:51   55 views
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