Le adozioni internazionali...

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  1. chioccoli
     
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    Le regole e la funzione degli Enti che “seguono” i genitori nello svolgimento delle pratiche all’estero
    L’adozione di un bambino straniero è regolamentata in Italia dalla Legge 476 del 1998 in vigore dal 2000. Questa legge, ratificando la Convenzione dell’Aja del 1983 sulla protezione dell’infanzia e la cooperazione in materia di adozione internazionale e coordinando il sistema della Legge 184/83 (per le ‘adozioni nazionali’) ai nuovi principi, è diventata legge fondamentale.
    Il testo prevede l’istituzione di una Commissione preposta alle adozioni internazionali e il ricorso obbligatorio per tutte le procedure agli Enti autorizzati dalla Commissione sulla base di parametri di competenza, serietà e moralità. Gli enti funzionano in pratica da ‘agenzie’ che informano, formano, affiancano i futuri papà e mamme adottive, curando lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, assistendoli davanti all'Autorità straniera e sostenendoli anche nel percorso post-adozione.
    La Legge 149 del 2001, che ha riformato la disciplina delle ‘adozioni nazionali’, ha introdotto delle novità nei requisiti per gli aspiranti genitori adottivi di bambini stranieri. Il resto della disciplina per le adozioni internazionali resta sostanzialmente regolamentato dalla legge 476/98. Ecco nel dettaglio requisiti e procedure da seguire per creare una famiglia italiana multietnica.

    Requisiti soggettivi degli adottanti


    Coppie sposate da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve aver avuto luogo, negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto.
    Coppie di fatto che decidano di sposarsi e che possano comprovare una convivenza stabile da almeno tre anni.

    L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 l’età dell’adottando (prima la differenza massima era di 40). Il limite può essere superato da uno dei due coniugi di non più di 10 anni, se gli adottanti sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne o quando l’adozione in corso riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato.

    Coppie in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo.

    I rapporti con i Paesi starnieri
    L’adozione può avvenire solo se le Autorità competenti del Paese d’origine:

    Hanno stabilito che il minore è adottabile.

    Hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse.

    Si sono assicurate che il consenso all’adozione da parte di persone, istituzioni e autorità coinvolte, sia stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che sia stato espresso o attestato per iscritto; che gli attori coinvolti siano consapevoli delle conseguenze che l’adozione produce in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine.

    Si sono assicurate che il minore, in considerazione della sua età e maturità, sia stato assistito adeguatamente e informato sulle conseguenze dell’adozione e del suo consenso all’adozione; che i suoi desideri e opinioni siano stati considerati; che il suo consenso, se richiesto, sia stato prestato liberamente nelle forme legalmente stabilite e sia stato espresso o constatato per iscritto.

    La procedura

    Per l’adozione internazionale bisogna presentare una sola dichiarazione di disponibilità all’adozione e una domanda di idoneità all’adozione internazionale al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti. Per gli italiani residenti all’estero, è competente il Tribunale per i minorenni del luogo della loro ultima residenza. In mancanza è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.

    In assenza di evidenti motivi per ritenere inidonea la coppia, il Tribunale dei minorenni trasmette, entro 15 giorni dalla presentazione, una copia della domanda di idoneità ai servizi degli enti locali.

    Nei 4 mesi successivi (non prorogabili), gli enti locali raccolgono informazioni (situazione personale, sanitaria, economica, motivazionale) sull’attitudine della coppia a farsi carico di un’adozione internazionale e trasmettono una relazione al Tribunale per i minorenni.

    Entro i 2 mesi successivi e sentiti gli aspiranti genitori, il Tribunale per i minorenni decide se rilasciare il decreto di idoneità che attesta la sussistenza o meno dei requisiti per adottare. In caso positivo il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato se i coniugi l’hanno già scelto. Se la coppia non è ritenuta idonea, può presentare ricorso alla Sezione per i minorenni della Corte d’Appello.

    Entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità i coniugi devono iniziare la procedura di adozione internazionale rivolgendosi obbligatoriamente ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione (la lista è sul sito della Commissione). L’ente segue i coniugi e si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero.

    Una volta ricevuta dall’Autorità straniera competente la proposta di incontro con il bambino da adottare, l’ente autorizzato ne informa gli aspiranti genitori adottivi e ottenuto il loro consenso li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie. Se l’incontro coppia-bambino si conclude con parere positivo anche da parte dell’Autorità del paese straniero, l’ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottando/adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

    La Commissione per le adozioni internazionali in Italia autorizza poi l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione dell’Aja.

    La procedura si conclude con l’ordine del Tribunale per i minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Competente è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia. Con la trascrizione il bambino diventa definitivamente cittadino italiano. L’affido preadottivo non è più necessario, salvo casi come ad esempio l’India, se il provvedimento di adozione è pronunciato nel Paese di provenienza del bambino.

    In Rete:
    Commissione per le adozioni internazionali
    Adozione internazionale


     
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